Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1923 al 22 dicembre 2008. 2697 parole tolte, 20 parole aggiunte in 101 capoversi.
tolto: I sottoindicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono modificati come segue:
tolto: Art. 4, comma 4°:
tolto: Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennita' del direttore generale e lo stipendio e le indennita' da corrispondere ai consiglieri d'amministrazione ed ai vice direttori generali.
tolto: Art. 9. - Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda stessa.
tolto: La relazione e' distribuita ai membri del Parlamento.
tolto: Art. 10, comma d).
tolto: d) approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alleL. 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonche' le provviste fino allo stesso limite.
tolto: Comma f).
tolto: f) approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a L. 20,000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 5000;
tolto: Comma m e n).
tolto: m) autorizzare nei casi d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, gia' deliberati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti;
tolto: n) prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita' e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;
tolto: o) ordinare... ecc. (identico).
tolto: Ultimo comma.
tolto: Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, proporra' al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio e a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consigli stesso. I vice-direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.
tolto: Art. 20. - Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale rotabile e di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.
tolto: Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verra' stanziata in bilancio una somma in misura non minore di L. 1000 per ogni chilometro di strada esercitata.
tolto: Per la manutezione e le riparazioni del materiale rotabile verra' stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.
tolto: Sono spese complementari di esercizio quelle:
tolto: a) di manutenzione straordinaria occorrente per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per le quali verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 270 per ogni chilometro di strada esercitata;
tolto: b) pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non minore di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata, oltre ad una somma non minore al 0.80 per cento dei prodotti del traffico;
tolto: c) pel rinnovamento del materiale rotabile, per cui verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico;
tolto: d) per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verra' stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'art. 21. Lo stanziamento della predetta somma verra' fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo dell'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a L. 25 milioni.
tolto: I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dell'armamento e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sara' aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.
tolto: La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a, b, c e d, sara' alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passivi.
tolto: Le spese accessorie comprendono:
tolto: e) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
tolto: f) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;
tolto: g) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;
tolto: h) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;
tolto: i) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e) e f) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;
tolto: l) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:
tolto: m) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;
tolto: n) il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361.
tolto: Art. 22. - Aggiungere:
tolto: Per le spese straordinarie di cui all'art. 21 e in aumento dei fondi stanziati con le leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e 23 dicembre 1906, n. 638, l'Amministrazione stessa e' autorizzata ad assumere impegni, nel sessennio 1909-910, 1914-915, fino al limite del quintuplo dell'eccedenza raggiunta col prodotto del traffico su quello di 410 milioni di lire preso per base, salvo il disposto del seguente capoverso.
tolto: Il ministro del tesoro provvedera' i fondi occorrenti per i pagamenti relativi ai detti impegni, entro il limite massimo annuale di cui all'art. 2 della legge dicembre 1908, n.731, nei modi indicati nell'art. 3 della legge stessa.
tolto: Con le stesse forme e in aumento ai fondi suddetti il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, sentito, secondo le rispettive competenze, il ministro delle poste e dei telegrafi o quello dell'interno, e' autorizzato a fornire nel sessennio, all'Amministrazione dello ferrovie dello Stato, che la iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 10 milioni, per l'acquisto di nuovo materiale rotabile da destinarsi ai trasporti in servizio del Ministero delle poste e dei telegrafi e di quello dell'interno, salvo, da parte di questi ultimi, la corresponsione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di canoni per l'uso del detto materiale.
tolto: Art. 24 (comma 1°, 2° e 3°):
tolto: E' istituito un fondo di riserva per spese impreviste, formato da assegnazioni in ragione di 6 milioni di lire all'anno.
tolto: Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto infruttifero al tesoro.
tolto: Quando il fondo abbia raggiunto la somma di L. 30,000,000, l'assegnazione annua di cui al primo comma potra' essere destinata a spese pel rinnovamento del materiale rotabile, in aumento degli stanziamenti di cui alla lettera c) dell'art. 20, o alle spese straordinarie di cui all'art. 21.
tolto: Art. 27, comma 2°:
tolto: La registrazione preventiva da parte dell'Ufficio speciale della Corte dei conti e' limitata ai contratti che rappresentano un ammontare superiore alle L. 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, debbano farsi di urgenza per assicurare la regolarita' e la continuita' del servizio. L'urgenza dovra' essere motivata.
tolto: Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza, nonche' gli elenchi dei mandati emessi.
tolto: Art. 30, aggiungere:
tolto: Tuttavia i vincoli d'ogni specie sugli stipendi e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e dal presente articolo, debbono essere notificati al direttore generale, al quale altresi', in materia di cessioni, spettano le attribuzioni assegnate alla Direzione generale del tesoro dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 11 della legge medesima.
tolto: La detta legge, inoltre, e' applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le seguenti norme e modificazioni:
tolto: a) gli agenti avventizi e quelli in prova, di cui agli articoli 2 e 15 del regolamento 22 luglio 1906, n. 417, e gli agenti stabili a paga giornaliera sono esonerati dalle ritenute fissate negli articoli 9 e 10 della legge, ed autorizzati alla cessione soltanto nel modo previsto dall'art. 12, ultimo comma;
tolto: b) anche gli atti di cessione, fatti in conformita' dell'art. 12, ultimo comma, debbono essere stesi per iscritto e comunicati, mediante piego raccomandato, al direttore generale delle ferrovie dello Stato; essi hanno effetto presso l'Amministrazione a cominciare dalla rata del mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione;
tolto: c) la determinazione della quota cedibile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 per gli agenti che vi sono soggetti, sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che l'Amministrazione abbia dichiarato formarne parte integrante. La quota cedibile degli agenti a paga giornaliera e' computata sul prodotto della paga stessa, piu' l'eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga, moltiplicata per 360;
tolto: d) con i contributi del personale stabile ferroviario sara' costituito, come agli articoli 8, 9 e 11, un fondo separato di garanzia, del quale la Cassa depositi e prestiti terra' il conto corrente e la gestione, separati da quelli del fondo comune agli altri impiegati contemplati dalla legge.
tolto: Le cessioni degli agenti ferroviari, che alla data di pubblicazione della presente legge saranno state gia' effettuate ed approvate dalla Direzione generale del tesoro, saranno riconosciute ed osservate dall'Amministrazione ferroviaria.
tolto: Quelle in corso di attuazione saranno continuate direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, secondo le disposizioni del presente articolo ed in quanto possibile secondo il regolamento 24 settembre 1908, n. 574, finche' al coordinamento ed all'applicazione delle speciali norme riguardanti gli agenti ferroviari non sara' provveduto con altro apposito regolamento.
tolto: Le ritenute di cui agli articoli 9 e 10 non ancora applicate, o applicate in misura diversa da quella che sara' definitivamente stabilita dall'apposito regolamento, saranno effettuate o rettificate dopo la sua pubblicazione, ma con decorrenza dal 28 ottobre 1908.
tolto: Alle operazioni necessarie per lo stralcio ed il versamento nel fondo separato di garanzia delle ritenute gia' effettuate, ed a quanto altro occorra per la separazione ed il trapasso delle relative gestioni, sara' provveduto, subito dopo la pubblicazione della presente legge, mediante accordi da prendersi fra le Amministrazioni del tesoro, delle ferrovie dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti.
tolto: Art. 31, comma 4° e seguenti sostituiti da:
tolto: E' ammessa la trattativa privata:
tolto: a) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 50,000, anche se ripartito in piu' anni;
tolto: b) con deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a L. 50,000;
tolto: La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazione di importo superiore a L. 200,000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non permettano l'indugio della gara.
tolto: Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a cio' delegati dall'Amministrazione.
tolto: I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento di cui all'art. 86 della presente legge.
tolto: Art. 33. - 4° comma: soppresso.
tolto: 5° comma: soppresso.
tolto: Art. 35, comma 2°:
tolto: Ai reclami relativi al contratto di trasporto di persone e di cose, presentati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non sono applicabili gli articoli 19, n. 3, e 20, n. 34, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414.
tolto: Art. 38, comma 2°:
tolto: Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvedera' alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento delle medesime, per cio' che concerne le merci, alla convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tariffe, nonche' a disciplinare l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo art. 41.
tolto: Aggiungere dopo il comma 4°:
tolto: In attesa della revisione di cui sopra, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione.
tolto: Art. 45. - Aggiungere:
tolto: Quando le cause suddette siano di competenza dei giudici conciliatori, le sentenze anche par valore non eccedente le L. 50, sono appellabili in conformita' degli articoli 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.
tolto: Art. 48. - Sostituito da:
tolto: Il Consiglio d'amministrazione per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, puo', per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggieri o con carrozze automotrici in sostituzione od in aumento dei treni viaggiatori ordinari.
tolto: Art. 60. - Aggiungere di seguito al comma 2°:
tolto: La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie, i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione.
tolto: Aggiungere dopo il 3° comma il seguente comma:
tolto: Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali, di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, sara', all'atto del collocamento a riposo, liquidata una indennita' con le stesse norme stabilite dall'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.
tolto: Art. 63. comuni a e g - Sostituire:
tolto: a) di un vice presidente;
tolto: g) di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;
tolto: Art. 64. comma 2° - Sostituito da:
tolto: Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie b e c possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni. I membri della categoria e durano in carica fino a che fanno parte della Commissione compartimentale che rappresentano in seno al Consiglio generale.
tolto: Art. 64. - Aggiungere:
tolto: Con decreto del ministro dei lavori pubblici, uno dei membri di cui alla lettera g dell'articolo precedente e' incaricato annualmente di fungere da vice-presidente del Consiglio.
tolto: Art. 65. comma 1° - Sostituito da:
tolto: Il Consiglio generale del traffico si riunira' normalmente due volte all'anno, e sara' convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potra' anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.
tolto: Art. 70. - Sostituito da:
tolto: I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica quattro anni; quelli della categoria a possono essere rinominati; quelli delle categorie b e c non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.
tolto: Art. 72. comma 2° - Sostituito da:
tolto: ....
tolto: Art. 73. - Sostituito da:
tolto: La Commissione di vigilanza esamina la relazione annuale del direttore generale di cui all'art. 9.
tolto: La Commissione ha facolta' di richiedere al ministro tutti i dati che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.
tolto: Art. 74. - Sostituito da:
tolto: Nel febbraio di ciascun anno la Commissione presentera' al Parlamento la sua relazione annuale.
tolto: Art. 81. - Aggiungere di seguito al 2° comma:
tolto: Ai detti funzionari e magistrati, che fossero prescelti, saranno applicabili, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.
tolto: Art. 82. comma 1°. Sostituito da:
tolto: Il personale medico alla dipendenza del relativo servizio centrale e' distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneita' fisica del personale d'ispezione secondo le norme stabilite in apposito regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1909-06-25;372~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.