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[1]((L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche ai fini della vigilanza governativa sono affidati a speciali Commissioni di primo grado e a una Commissione d'appello.
[2]Le Commissioni di primo grado sono composte:
- a)di un funzionario del gruppo A del Ministero dell'interno designato dal Ministero stesso;
- b)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;
- c)di un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana, designato dal Ministero Stesso;
- d)di un rappresentante del Ministero della guerra designato dal Ministero stesso;
- e)di un funzionario di gruppo A del Ministero della corporazioni, designato dal Ministero stesso;
- f)di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.
[3]La Commissione d'appello e' composta:
- a)di un funzionario di gruppo A, non inferiore al grado 6°, del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;
- b)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista che ricopra una carica della gerarchia del Partito, designato dal Segretario del Partito stesso;
- c)di un funzionario di gruppo A, non inferiore al grado 6°, del Ministero dell'Africa Italiana, designato dal Ministero stesso;
- d)di un ufficiale superiore del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;
- e)di un funzionario di gruppo A, non inferiore al grado 6°, del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;
- f)di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti che ricopra una carica nelle gerarchie dell'Organizzazione stessa, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.
[4]Le Commissioni di primo grado sono presiedute da un funzionario del Ministero della cultura popolare designate dal Ministero stesso.
[5]La Commissione d'appello e' presieduta dal Ministro per la cultura popolare, o, per sua delega, dal direttore generale per la cinematografia presso il Ministero della cultura popolare.
[6]Un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 9°, sara' assegnato a ciascuna Commissione di revisione cinematografica, sia di primo grado che di appello, con funzioni di segretario)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1566, convertito senza modificazioni dalla L. 10 gennaio 1935, n. 65, ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente".
Testo in vigore dal 22 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
