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[1]((L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, ai fini della vigilanza governativa, sono affidati a speciali Commissioni di primo grado e ad una di appello.
[2]Le Commissioni di primo grado sono composte:
- a)di un funzionario del gruppo A del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;
- b)di un funzionario del gruppo A del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;
- c)di un rappresentante del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;
- d)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
- e)di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.
[3]La Commissione d'appello e' composta:
- a)di un funzionario del gruppo A, non inferiore al grado 6°, del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;
- b)di un funzionario del gruppo A, non inferiore al grado 6°, del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;
- c)di un ufficiale superiore del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;
- d)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista che ricopra una carica nella Gerarchia del Partito, designato dal Segretario del Partito stesso;
- e)di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, che ricopra una carica nelle Gerarchie dell'Organizzazione stessa, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.
[4]Le Commissioni di primo grado sono presiedute da un funzionario del Sottosegretariato per la stampa e la propaganda, designato dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.
[5]La Commissione di appello e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda o, per sua delega, dal direttore generale per la cinematografia presso il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1566, convertito senza modificazioni dalla L. 10 gennaio 1935, n. 65, ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente".
Testo in vigore dal 6 ottobre 1934 al 22 luglio 1939
