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[1]((L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, ai fini della vigilanza governativa, sono affidati a speciali Commissioni di primo grado e ad una di appello.

[2]Le Commissioni di primo grado sono composte:

  • a)di un funzionario del gruppo A del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;
  • b)di un funzionario del gruppo A del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;
  • c)di un rappresentante del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;
  • d)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
  • e)di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

[3]La Commissione d'appello e' composta:

  • a)di un funzionario del gruppo A, non inferiore al grado 6°, del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;
  • b)di un funzionario del gruppo A, non inferiore al grado 6°, del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;
  • c)di un ufficiale superiore del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;
  • d)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista che ricopra una carica nella Gerarchia del Partito, designato dal Segretario del Partito stesso;
  • e)di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, che ricopra una carica nelle Gerarchie dell'Organizzazione stessa, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

[4]Le Commissioni di primo grado sono presiedute da un funzionario del Sottosegretariato per la stampa e la propaganda, designato dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.

[5]La Commissione di appello e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda o, per sua delega, dal direttore generale per la cinematografia presso il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1566, convertito senza modificazioni dalla L. 10 gennaio 1935, n. 65, ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente".

Testo in vigore dal 6 ottobre 1934 al 22 luglio 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 1934

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1931 al 6 ottobre 1934. 165 parole tolte, 192 parole aggiunte in 17 capoversi.

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche tolto: agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923 numero 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, numero 1682, e dalle leggi 16 giugno 1927, n. 1121, e 24 giugno 1929, n. 1103,aggiunto: , ai fini della vigilanza governativa, sono affidati a tolto: Commissioni aggiunto: speciali Commissioni di primo grado e ad una di appello.

aggiunto: Le Commissioni di primo grado sono composte:

a) di un funzionario del gruppo A tolto: dell'Amministrazione dell'interno appartenente alla Direzione generale pubblica sicurezza, con funzioni di presidente aggiunto: del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

b) di un funzionario del gruppo A del Ministero delle corporazioniaggiunto: , designato dal Ministero stesso;

c) di un rappresentante del aggiunto: Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;

aggiunto: d) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

tolto: daggiunto: e) di un tolto: magistrato dell'Ordine giudiziario;

tolto: e) di una madre di famiglia aggiunto: rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

La Commissione tolto: di appello aggiunto: d'appello e' composta:

a) di tolto: due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente aggiunto: un funzionario del gruppo A, non inferiore al grado 6°, del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

b) di tolto: due funzionari aggiunto: un funzionario del gruppo A, tolto: designati dal aggiunto: non inferiore al grado 6°, del Ministero delle corporazioniaggiunto: , designato dal Ministero stesso;

c) di un aggiunto: ufficiale superiore del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;

aggiunto: d) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista aggiunto: che ricopra una carica nella Gerarchia del Partito, designato dal Segretario del Partitotolto: -Stesso aggiunto: stesso;

tolto: daggiunto: e) di un tolto: magistrato dell'Ordine giudiziario;

tolto: e) di una madre di famiglia aggiunto: rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, che ricopra una carica nelle Gerarchie dell'Organizzazione stessa, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

tolto: Inoltre faranno parte delle Commissioni predette un rappresentante del Ministero delle colonie ed un rappresentante del Ministero della guerra per l'esame dei copioni e delle pellicole con soggetti aventi rispettivamente carattere coloniale o militareaggiunto: Le Commissioni di primo grado sono presiedute da un funzionario del Sottosegretariato per la stampa e la propaganda, designato dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.

tolto: Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza occorre la presenza di tre membri; per la validita' di quelle di appello occorre la presenza di quattro membri, oltre ai rappresentanti del Ministero della guerra e delle colonie, a norma del precedente commaaggiunto: La Commissione di appello e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda o, per sua delega, dal direttore generale per la cinematografia presso il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1566, convertito senza modificazioni dalla L. 10 gennaio 1935, n. 65, ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente".

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;857~art1 · fonte del testo

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