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[1]L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923 numero 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, numero 1682, e dalle leggi 16 giugno 1927, n. 1121, e 24 giugno 1929, n. 1103, sono affidati a Commissioni composte:

  • a)di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno appartenente alla Direzione generale pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;
  • b)di un funzionario del gruppo A del Ministero delle corporazioni designato dal Ministero stesso;
  • c)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
  • d)di un magistrato dell'Ordine giudiziario;
  • e)di una madre di famiglia.

[2]La Commissione di appello e' composta:

  • a)di due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;
  • b)di due funzionari del gruppo A, designati dal Ministero delle corporazioni;
  • c)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito-Stesso;
  • d)di un magistrato dell'Ordine giudiziario;
  • e)di una madre di famiglia.

[3]Inoltre faranno parte delle Commissioni predette un rappresentante del Ministero delle colonie ed un rappresentante del Ministero della guerra per l'esame dei copioni e delle pellicole con soggetti aventi rispettivamente carattere coloniale o militare.

[4]Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza occorre la presenza di tre membri; per la validita' di quelle di appello occorre la presenza di quattro membri, oltre ai rappresentanti del Ministero della guerra e delle colonie, a norma del precedente comma.

Testo in vigore dal 9 luglio 1931 al 6 ottobre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;857~art1 · fonte del testo

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