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[1]L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923 numero 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, numero 1682, e dalle leggi 16 giugno 1927, n. 1121, e 24 giugno 1929, n. 1103, sono affidati a Commissioni composte:
- a)di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno appartenente alla Direzione generale pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;
- b)di un funzionario del gruppo A del Ministero delle corporazioni designato dal Ministero stesso;
- c)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
- d)di un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- e)di una madre di famiglia.
[2]La Commissione di appello e' composta:
- a)di due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;
- b)di due funzionari del gruppo A, designati dal Ministero delle corporazioni;
- c)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito-Stesso;
- d)di un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- e)di una madre di famiglia.
[3]Inoltre faranno parte delle Commissioni predette un rappresentante del Ministero delle colonie ed un rappresentante del Ministero della guerra per l'esame dei copioni e delle pellicole con soggetti aventi rispettivamente carattere coloniale o militare.
[4]Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza occorre la presenza di tre membri; per la validita' di quelle di appello occorre la presenza di quattro membri, oltre ai rappresentanti del Ministero della guerra e delle colonie, a norma del precedente comma.
Testo in vigore dal 9 luglio 1931 al 6 ottobre 1934
