Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 ottobre 1981 al 11 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]TABELLA

[2]Art. 1.

[3]Formalita' relative ad atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

  • A)Motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole.................. L. 8.000
  • B)Veicoli a motore destinati al trasporto di per- sone o al trasporto promiscuo di persone e cose:
  • 1)fino a 8 CV................. L. 10.000
  • 2)da oltre 8 fino a 12 CV........... " 15.000
  • 3)da oltre 12 fino a 20 CV.......... " 20.000
  • 4)da oltre 20 fino a 30 CV.......... " 30.000
  • 5)da oltre 30 fino a 40 CV.......... " 40.000
  • 6)oltre 40 CV................. " 50.000
  • C)Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
  • 1)fino a 7 quintali.............. L. 18.000
  • 2)da oltre 7 fino a 15 quintali........ " 33.000
  • 3)da oltre 15 fino a 30 quintali....... " 39.000
  • 4)da oltre 30 fino a 45 quintali....... " 48.000
  • 5)da oltre 45 fino a 60 quintali....... " 60.000
  • 6)da oltre 60 tino a 80 quintali....... " 71.000
  • 7)oltre 80 quintali.............. " 92.000
  • D)Rimorchi di portata:
  • 1)fino a 20 quintali............. L. 29.000
  • 2)da oltre 20 fino a 50 quintali....... " 44.000
  • 3)oltre 50 quintali.............. " 60.000
  • E)Rimorchi per trasporto di persone:
  • 1)fino a 15 posti............... L. 23.000
  • 2)da 16 a 25 posti.............. " 27.000
  • 3)da 26 a 40 posti.............. " 35.000
  • 4)oltre i 40 posti.............. " 45.000 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n.692 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che le misure dell'imposta stabilite dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1981 al 11 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1977 al 3 ottobre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n.692 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che le misure dell'imposta stabilite dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~tabella-art1 · fonte del testo

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