Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo e' effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo. I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente. I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Testo vigente dal 22 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art13 · fonte del testo

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