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Miscellanea
Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero
Legge 4 marzo 1958, n. 174
- Aggiornato al
- 21 giugno 2011
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 30
Titolo I — Imposta di soggiornoartt. 1-7abrogato
Titolo II — Contributo speciale di curaartt. 8-9abrogato
Titolo III — Finanziamento degli Enti provinciali per il turismoartt. 10-19
- Art. 10Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle…
- Art. 11Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 9 del…
- Art. 12Il Commissariato per il turismo e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio…
- Art. 13Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo e' effettuato da…
- Art. 14null
- Art. 15Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo…
- Art. 16E' autorizzato il versamento all'entrata dello Stato per l'esercizio 1957-58 delle somme…
- Art. 17All'onere di un miliardo di lire derivante dall'applicazione della presente legge per…
- Art. 18Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto…
- Art. 19Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti…
