Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte e' affidato a due revisori dei conti dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti e scuole d'arte. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo articolo 5, compresa quella della Cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Testo vigente dal 30 aprile 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art4 · fonte del testo

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