Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola e' affidato a due revisori di conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;592~art6 · fonte del testo

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