Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per le finanze ha facolta' di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 gennaio 1941, n. 29
1La L. 20 gennaio 1941, n. 29 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero e' prorogata al 31 dicembre 1941-XX".
L. 26 gennaio 1942, n. 38
2La L. 26 gennaio 1942, n. 38 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, e poi prorogata con la legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 29, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero e' ulteriormente prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 22 dicembre 2008
