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[1]Il Ministro per le finanze ha facolta' di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero.
[2]Tale facolta' cessera' di avere vigore col 31 dicembre 1940.
Testo in vigore dal 22 luglio 1940 al 27 febbraio 1941
