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[1]Il Ministro per le finanze ha facolta' di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero.
[2]Tale facolta' cessera' di avere vigore col 31 dicembre 1940. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 gennaio 1941, n. 29
1La L. 20 gennaio 1941, n. 29 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero e' prorogata al 31 dicembre 1941-XX".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1941 al 17 febbraio 1942
