L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, e' sostituito dal seguente: "Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con l'esclusione dell'impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio e dalla diffusione delle medesime. E' consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantita' non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non puo' superare il 3 per cento. Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma e' possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, ivi comprese le dizioni "riserva" o similari, in italiano o in lingua straniera, solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi, di cui non meno di sei in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento ne' interno ne' esterno".

Testo vigente dal 22 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;465~art4 · fonte del testo

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