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Miscellanea
Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti
Legge 30 aprile 1976, n. 385
- Aggiornato al
- 6 settembre 1980
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del…
- Art. 2Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal…
- Art. 3L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Nella…
- Art. 4Al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunte le…
- Art. 5L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Le…
- Art. 6L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Il…
- Art. 7L'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "E'…
- Art. 8Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' aggiunto il seguente articolo 14-bis: "E' vietato…
- Art. 9L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Chiunque…
- Art. 10L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente…
- Art. 11L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Chiunque…
- Art. 12E' abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito con…
- Art. 13La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le…
- Art. 14senza rubricaabrogato
