Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Come gia` ritenuto nella sent. n. 161/1976, il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni prescritte e` ben diverso da quello di chi affida il veicolo a persona che, per difetto di una delle condizioni richieste, non e` abilitata alla guida, trattandosi di ipotesi normative aventi ciascuna una propria ratio, la cui valutazione appartiene alla discrezionalita` del legislatore. Non e` quindi irragionevole la circostanza che sia comminata una sanzione unica ed indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale disponibilita`, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle condizioni prescritte per la guida mentre sono comminate pene e sanzioni amministrative diverse (a seconda del tipo di veicoli della cui guida si tratta) per le varie infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle condizioni prescritte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 legge 14 febbraio 1974, n. 62 ed 1 legge 14 agosto 1974, n. 394, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 161/1976.
Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 1 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 1 Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1974 al 1 gennaio 1993. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I commi terzo e settimo dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:
tolto: a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;
tolto: b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone". "Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15 mila a lire 50 mila".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-08-14;394~art1 · fonte del testo
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