Art. 1-bis — Misure di semplificazione per gli investimenti
Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, ((inclusi quelli indicati all'articolo 1)), l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:
- a)la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- b)l'affidamento dei relativi contratti;
- c)l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
- d)il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- e)la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- f)la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente: "144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146". All'articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021". All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021";
- b)al quarto periodo, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "10 agosto".
Testo vigente dal 31 luglio 2021
