Art. 5-quinquies — Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche: a)al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";b)al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo".
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