All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonche' nella Gazzetta Ufficiale. (( Ne da' altresi' comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto.)) (( Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)) decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed e' contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.";
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare piu' di sei sedi per ciascun distretto.".
Testo vigente dal 17 novembre 2002
