DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 573
Testo vigente dal 19 maggio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 573
Testo vigente dal 19 maggio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1996 al 19 maggio 1996. 104 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: I termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 30 giugno 1996; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente ne' rieleggibili ne' designabili ove abbiano partecipato a piu' di una consiliatura.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 573
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-19;128~art3 · fonte del testo
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