All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre i sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni"));

  • a)al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo' comunque essere adottato.»;
  • b)al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ((I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma)); al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.». (( A decorrere dal 1º gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarita' delle contabilita' speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilita' speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilita' dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresi' avvalersi, per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalita' attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136"))

Testo vigente dal 9 febbraio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/2015

    Altra decisione
    26 febbraio 2015

    Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119, primo, quarto e quinto comma, Cost. - dell'art. 6, comma 1- bis , del d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 6 del 2014, che dispone a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'automatico subentro delle Regioni nei rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti dei Commissari delegati per la prevenzione del rischio idrogeologico. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 10 del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014. Tale disposizione, satisfattiva delle ragioni della regione ricorrente, garantisce che le procedure di subentro nelle gestioni Commissariali non gravino in alcun modo sui bilanci regionali, così preservando l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale e assicurando il rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni attribuite all'ente territoriale. Inoltre, la norma sopravvenuta (decorrendo dal 25 giugno 2014) ha fatto sì che la disposizione censurata non abbia mai trovato applicazione. Sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza costituzionale per dichiarare la cessazione della materia del contendere. In tema di distinzione tra la gestione finanziaria Commissariale e quella della Regione rispetto ai pregressi rapporti di debito e di credito, v. le citate sentenze nn. 79/2012, 108/2010 e 89/2000. Sui limiti del trasferimento della questione di costituzionalità alla disposizione sopravvenuta, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 138/ 2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012, 326 /2010, 162/2007 e 137/2004. Sui requisiti, richiesti dal costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 269/2014, 68/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.

    Art. 6 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2013 al 9 febbraio 2014. 29 parole tolte, 388 parole aggiunte in 2 capoversi.

All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre i sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";

… 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I aggiunto: soggetti di cui i commissari possono avvalersitolto: , per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione tolto: lavori e collaudo, aggiunto: dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa tolto: a progettazione, affidamento ed esecuzione aggiunto: alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, tolto: degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' dell'ANAS aggiunto: sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.». aggiunto: A decorrere dal 1º gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarita' delle contabilita' speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilita' speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilita' dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresi' avvalersi, per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalita' attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-10;136~art6 · fonte del testo

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