Art. 16-septies — Tempo delle notificazioni con modalità telematiche
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, disciplinante il momento perfezionativo delle notificazioni eseguite con modalità telematiche, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita genericità e indeterminatezza (in particolare, quanto al verso ablativo o additivo) del petitum, poiché l'ordinanza di rimessione auspica in modo chiaro e univoco una decisione, a rima obbligata, che, in caso di notifica effettuata con modalità telematiche l'ultimo giorno utile, riconosca al mittente "per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso".
Art. 16-septies Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 45-bis Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 2019 al 28 febbraio 2023. 36 parole tolte, 19 parole aggiunte.
tolto: La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16septies · fonte del testo
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