(( All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o")). All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: ", ((nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario)). La partecipazione del rappresentante ((di quest'ultima)) e' comunque a titolo gratuito". All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.". All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita la parola: "puo'". Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque";
  • 2)le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151";
  • 2-bis)((dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate"));
  • b)al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta";
  • c)dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.". Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta'((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. ((6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS))) All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo e' soppresso. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.". ((9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse))

Testo vigente dal 19 agosto 2014

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 4708/2026

    2 marzo 2026

    L'indennità di accompagnamento, disciplinata dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 - anche nel sistema normativo antecedente la novella di cui all'art. 25, comma 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014 - integra la medesima prestazione assistenziale tanto se riconosciuta in favore del soggetto maggiorenne quanto del minore d'età, sicché il sopravvenuto venir meno del requisito sanitario, accertato nella visita effettuata al raggiungimento della maggiore età, va considerato, ai fini della disciplina della ripetizione dell'indebito, quale revoca dell'indennità già goduta e non quale diniego di una diversa prestazione richiesta in via iniziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto che quella richiesta dalla ricorrente al raggiungimento della maggiore età fosse una diversa prestazione, aveva ritenuto integralmente ripetibili, ex art. 2033 c.c., i ratei dell'indennità di accompagnamento già erogati, senza attribuire rilievo alla mancata comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione).

    Art. 25 · Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili · Art. 2033 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 286 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 19 agosto 2014. 20 parole tolte, 166 parole aggiunte in 4 capoversi.

All'articolo 330, comma 5, tolto: del aggiunto: primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "aggiunto: sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o". All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: ", nonche' tolto: da un rappresentante designato delle Associazioni aggiunto: dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' tolto: esperto in materia aggiunto: individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di tolto: queste ultime aggiunto: quest'ultima e' comunque a titolo gratuito". All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto …

… 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151"tolto: .aggiunto: ;

aggiunto: 2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate";

… dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta'tolto: , e previa presentazione della domanda in via amministrativa,aggiunto: ... le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. aggiunto: 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con … uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.". aggiunto: 9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art25 · fonte del testo

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