Art. 15 — Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata

All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il ((30 ottobre)) 2020"; le parole "triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";
  • b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro centocinquanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, ((sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali)), completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
  • a)le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
  • b)i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
  • c)i procedimenti da semplificare;
  • d)le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
  • e)i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo' adottare un'autorizzazione generale;
  • f)i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del ((Consiglio dei ministri)) e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'((Unione delle province d'Italia)) e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.";
  • c)al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
  • d)al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse;
  • e)al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive" sono soppresse. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse. ((2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni")) All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). ((3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa" sono inserite le seguenti: ", anche in formato digitale,"))

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2020 al 15 settembre 2020. 10 parole tolte, 90 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 tolto: settembre aggiunto: ottobre 2020"; le parole "triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2020-2023" e le …

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro centocinquanta giorni tolto: dall'entrata in vigore del presente decreto aggiunto: dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, tolto: sentite aggiunto: sentiti le associazioni imprenditoriali, aggiunto: gli ordini e le associazioni professionali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:

f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio tolto: di aggiunto: dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province tolto: italiane aggiunto: d'Italia e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.";

… del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse. aggiunto: 2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni" All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigentetolto: .aggiunto: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa" sono inserite le seguenti: ", anche in formato digitale,"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art15 · fonte del testo

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