Art. 6 — Proroga di termini in materia di istruzione

All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
  • b)al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015". All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2015". La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata di due anni. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015";
  • b)all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016". All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
  • b)le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015";
  • c)le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2015". Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 5 Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati. 8
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

5

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 215) che "Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' differito al 31 dicembre 2016".

8

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui al comma 6-ter del presente articolo e' differito al 31 dicembre 2017.

Testo vigente dal 1 marzo 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 marzo 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui al comma 6-ter del presente articolo e' differito al 31 dicembre 2017.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-12-31;192~art6 · fonte del testo

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