Con effetto dal 1 gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, e' soppressa. ((Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.)) 10

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 dicembre 1981, n. 786

5

Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 ha disposto (con l'art. 25) che "le percentuali del 70% e del 30% previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90% e 10%"; inoltre ha disposto che "le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1982".

D.L. 28 febbraio 1983, n. 55

7

Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 ha disposto (con l'art. 27) che "le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento".

D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

10

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 10, commi 2-bis e 2-ter) che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 19 agosto 2014

Norme correlate

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1983 al 19 agosto 2014. 43 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… allegata al citato decreto, e' soppressa. Il provento annuale dei diritti di segreteria e' tolto: ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni aggiunto: attribuito integralmente al comune o alla provincia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

    Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 10, commi 2-bis e 2-ter) che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art30 · fonte del testo

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