Art. 55-bis — Semplificazioni per interventi su impianti sportivi

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo' procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilita' dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia' adottate. 1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto e' recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilita' economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita' paesaggistica dell'intervento"

Testo vigente dal 18 novembre 2022

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 18 novembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2020 al 18 novembre 2022. 378 parole aggiunte.

aggiunto: 1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo' procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilita' dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia' adottate. 1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto e' recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilita' economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita' paesaggistica dell'intervento"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art55bis · fonte del testo

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