Art. 40-bis — Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" e' sostituita dalle seguenti: "individuati le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'";
- b)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, e' garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento". Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 15 settembre 2020
