Art. 30 — Misure di semplificazione in materia anagrafica

All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3:
  • 1)al terzo periodo, la parola "esclusivamente" e' soppressa;
  • 2)dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e' assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.";
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la ((circolarita' dei dati anagrafici)) e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).";
  • b)dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, ((sentiti il Garante)) per la protezione dei dati personali ((, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)) e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.". Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.";
  • b)all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il rilascio di certificati anagrafici in modalita' telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ((, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.)).";
  • c)all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita' telematica mediante i servizi dell'ANPR". L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2020 al 15 settembre 2020. 2 parole tolte, 31 parole aggiunte in 3 capoversi.

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarita' tolto: anagrafica aggiunto: dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).";

… Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, tolto: sentito aggiunto: sentiti il Garante per la protezione dei dati personaliaggiunto: , la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche …

… modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82aggiunto: , e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a..";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art30 · fonte del testo

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