((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49)). Alle stesse universita' e' data facolta' di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2010. Le universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: "Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.". Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commisari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Si procede altresi' direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando e' inferiore a quattro. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo', ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2010, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresi' alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attivita' della commissione non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi', privi di effetto le procedure gia' avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta'. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le universita' possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,".

Testo vigente dal 18 maggio 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 60/2014

    Questione infondata
    28 marzo 2014

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, impugnato con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., che pone vincoli e limiti per le assunzioni da parte delle Università, anche relativamente ai ricercatori vincitori di concorso. Non è condivisibile, infatti, la tesi sostenuta dal rimettente in base alla quale la normativa censurata fisserebbe regole differenti a seconda che si tratti di università cosiddette "non virtuose" (che hanno, cioè, superato un determinato limite di spesa fissato dalla legge) e atenei "virtuosi, prevedendo per le prime un generale divieto di procedere a nuove assunzioni, salvo la possibilità di completare quelle dei ricercatori vincitori di procedure concorsuali in atto; per i secondi, invece, le nuove assunzioni, pur non essendovi un divieto assoluto, sarebbero limitate a un contingente numericamente tale da produrre una spesa non superiore al cinquanta per cento di quella relativa all'anno precedente, senza prevedere alcuna clausola di salvaguardia diretta a favorire il completamento delle procedure concorsuali in atto, sia pure ad invarianza di spesa. Posto che una disposizione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima non quando sia possibile trarne un significato in contrasto con il dettato costituzionale, ma quando non sia possibile dedurne alcun significato conforme a Costituzione, la ricostruzione del dato normativo operata dal rimettente non può trovare accoglimento poiché fondata su un erroneo presupposto interpretativo che finisce per sovvertire la ratio dell'intervento legislativo, comportando che gli atenei "non virtuosi" ben potrebbero, nel completare le assunzioni dei ricercatori di cui sopra, oltrepassare il limite del cinquanta per cento che, invece, sarebbe operativo per le università "virtuose". Le censure sollevate, quindi, risultano non fondate proprio perché i commi censurati devono essere interpretati nel senso che anche le università rispettose dei parametri legislativi possono completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi, e, conseguentemente, il limite del cinquanta per cento deve essere inteso come relativo alla assunzione di personale ulteriore rispetto ai ricercatori già vincitori di concorso. Da ciò consegue anche la non fondatezza delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 33 e 97 Cost., basate sull'idea che il legislatore può imporre vincoli e limiti all'esercizio dell'autonomia universitaria o incidere su alcune scelte organizzative e gestionali delle amministrazioni pubbliche purché non siano frutto di scelte irragionevoli e ingiustificate. Infatti, dalla ricordata interpretazione, conforme a Costituzione, della normativa censurata deriva l'esclusione del carattere irragionevole della stessa.

    Art. 1 Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 · Art. 3 cost. · Art. 33 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 18 maggio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2011 al 18 maggio 2012. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le universita' statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personaleaggiunto: PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49. Alle stesse universita' e' data facolta' di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-10;180~art1 · fonte del testo

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