Art. 12 — Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni
All'articolo 635, terzo comma, del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.».
Testo vigente dal 11 aprile 2025
