Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo' denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societa' operanti in Italia, la denuncia e' sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione e' quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':

  • a)i dati identificativi dell'imprenditore o della societa' e del suo legale rappresentante;
  • b)l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
  • c)l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
  • d)l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono allegati:
  • a)copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189,;
  • b)attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali e' riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validita' pari ad un anno. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilita' e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonche' della regolarita' della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche' per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilita' non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalita' per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
  • a)nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;
  • b)che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • c)che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. 5 Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, puo' essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 febbraio 2005 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2005, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Testo vigente dal 24 febbraio 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 78/2005

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 2005

    Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 33, comma 7, lett. c) della legge 30 luglio 2002, n. 189, e l’art. 1, comma 8, lett. c), del decreto – legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. Le norme censurate, infatti, fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia –che è un atto che nulla prova circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce – conseguenze molto gravi in danno di chi è soggetto passivo, soprattutto qualora si ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita soggezione in cui vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari.

    Art. 33 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari · Art. 380 c.p.p. · Art. 381 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 44/2007

    Questione infondata
    20 febbraio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a ), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, in quanto per l'esecuzione di tale atto è stato previsto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Invero, la medesima questione è stata dichiarata non fondata con la pronuncia n. 206 del 2006, nella quale - dopo aver evidenziato come la disposizione censurata si riferisca alla legalizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini extracomunitari in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189 - si è affermato che l'espulsione amministrativa eseguita tramite accompagnamento coattivo alla frontiera, correlata non «a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità», non irragionevolmente implica il divieto di sanatoria della relativa posizione di lavoro, né risultano sottoposte argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già scrutinate nella menzionata decisione.

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari · Art. 3 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 250/2006

    Altra decisione
    28 giugno 2006

    Restituzione atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera c) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla mera denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. il rigetto della domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, poichè la Corte, investita medio tempore di analoga questione avente ad oggetto anche la disposizione impugnata, ha concluso per l'illegittimità costituzionale della stessa. > >- Il precedente cui la Corte si richiama è la sentenza n. 78/2005.

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari · Art. 3 cost. · Art. 380 c.p.p. · Art. 381 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 2004 al 24 febbraio 2005. .

… anno, nonche' della regolarita' della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato,tolto: , salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 febbraio 2005 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2005, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-09-09;195~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari