La Cassa per la formazione della proprieta' contadina e' autorizzata ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprieta' contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purche' si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversita' atmosferiche o calamita' naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590. Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art13 · fonte del testo

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