Art. 59-bis — Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari
Articolo abrogato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116.
Abrogato dal 21 agosto 2014
Articolo abrogato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116.
Abrogato dal 21 agosto 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 21 agosto 2014. 294 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialita' tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresi' le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art59bis · fonte del testo
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