Art. 59-ter — Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi
Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.
Testo vigente dal 12 agosto 2012
