Art. 59-ter — Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi

Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.

Testo vigente dal 12 agosto 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art59ter · fonte del testo

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