Art. 5-bis — Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri

Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00". L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto. 2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1. 4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento". 3. Sono abrogati:

  • a)il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  • b)l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative

Testo vigente dal 24 giugno 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art5bis · fonte del testo

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