Art. 19 — Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

(( All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 13 e' abrogato;
  • b)al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
  • c)al comma 24 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
  • d)al comma 136 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico")). All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti: "150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente. 150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, citta' metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.". ((1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 235, comma 1, le parole: "sono rieleggibili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente locale";
  • b)all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: "volontarie" sono aggiunte le seguenti: "da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente";
  • c)all'articolo 241, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi"))

Testo vigente dal 24 giugno 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2014 al 24 giugno 2014. 313 parole aggiunte in 8 capoversi.

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) il comma 13 e' abrogato;

aggiunto: b) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";

aggiunto: c) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";

aggiunto: d) al comma 136 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico". All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti: "150-bis. In considerazione delle misure … interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.". aggiunto: 1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 235, comma 1, le parole: "sono rieleggibili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente locale";

aggiunto: b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: "volontarie" sono aggiunte le seguenti: "da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente";

aggiunto: c) all'articolo 241, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari