Art. 19-bis — Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero
A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4:
- 1)al comma 1, le parole: "novantaquattro", "sessantacinque»" e "ventinove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sessantatre", "quarantatre" e "venti";
- 2)al comma 2, la parola: "sessantacinque" e' soppressa;
- 3)al comma 5, la parola: "ventinove" e' soppressa e le parole: "dieci", "sette" e "nove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sette", "quattro" e "sei";
- b)all'articolo 8, comma 1, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";
- c)all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: "continentali e" le parole: "due volte" sono soppresse;
- d)all'articolo 9:
- 1)al comma 1, la parola: "ventinove" e' soppressa e le parole: "due membri eletti" e "tre membri" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "un membro eletto" e "un membro";
- 2)al comma 2, le parole: "sei nomi" e "quattro nomi" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi" e "due nomi";
- 3)al comma 3, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";
- e)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205));
- f)all'articolo 15:
- 1)al comma 1, la parola: "sessantacinque" e' soppressa;
- 2)al comma 3, la parola: "ventinove" e' soppressa;
- g)all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettivita' italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti").
Testo vigente dal 1 gennaio 2018
