Art. 2-ter — Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 481, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
- b)al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno 2021";
- c)al comma 483, le parole: "173,95 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "195,15 milioni di euro per l'anno 2021". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
- b)quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Testo vigente dal 2 ottobre 2021
