Art. 8 — Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore
All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al ((31 luglio 2021))». All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ((31 luglio 2021))». ((2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni)) All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, ((pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021)), si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.
Testo vigente dal 1 giugno 2021
