Art. 33-bis — Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Testo vigente dal 16 luglio 2022
