Art. 5 — Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione

Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 4 Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie. ((1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015, n. 169 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1-ter del presente articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 169/2015

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 5, comma 1- ter , del d. l. 28 marzo 2014, n. 47 - inserito in sede di conversione ad opera della l. 23 maggio 2014, n. 80 - che prevede la salvezza, sino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi delle norme dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 50 del 2014 della Corte. Come emerge anche dai lavori preparatori, la norma impugnata è specificamente indirizzata a impedire la produzione delle ordinarie conseguenze della dichiarazione di illegittimità, prolungando nel tempo gli effetti prodotti da norme caducate dall'intervento della Corte, con conseguente violazione del giudicato costituzionale. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità). Per l'affermazione che sulla norma di cui all'art. 136 Cost. poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, v. la citata sentenza n. 73/1963. Per l'affermazione che, ai fini della lesione del giudicato costituzionale, non è necessaria la previsione che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia, ma è sufficiente una disposizione che miri indirettamente a raggiungere lo stesso risultato, v. la citata sentenza n. 88/1966. Per i principi affermati dalla Corte in tema di violazione del giudicato costituzionale, v. anche le citate sentenze nn. 73/2013, 245/2012, 354/2010, 922/1988 e 223/1983.

    Art. 5 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 135/2016

    Questione inammissibile
    10 giugno 2016

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1- ter , del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento all'art. 136 Cost., in quanto, facendo salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, violerebbe il giudicato costituito dalla sentenza n. 50 del 2014, che ha ritenuto illegittimi i citati commi 8 e 9. Anteriormente all'ordinanza di rimessione, infatti, la sentenza n. 169 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 5, comma 1- ter , per lesione dell'indicato parametro, sicché la questione è priva del suo oggetto fin dall'origine, non dovendo il rimettente fare applicazione della norma contestata, già espunta dall'ordinamento. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della censurata disposizione, v. la citata sentenza n. 169/2015, anteriore all'ordinanza di rimessione. Sull'inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata sopravvenuta nel corso del giudizio incidentale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 26/2016 e 164/2014.

    Art. 5 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 · Art. 136 cost. · Art. 447-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 26/2016

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2016

    Sono manifestamente inammissibili, perché divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1- ter , del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, Cost., in quanto fa salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011. Infatti, con sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata. Per la consolidata giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata comporta la manifesta inammissibilità della questione, ormai divenuta priva di oggetto, v., ex plurimis , ordinanza n. 129/2015.

    Art. 5 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47~art5 · fonte del testo

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