Art. 10-quater — Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi come non apposta"; b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se'" sono inserite le seguenti: "o per il proprio coniuge"; c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" sono inserite le seguenti: "o del proprio coniuge"
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