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Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1996 al 23 settembre 1996. 915 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimita', ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis. I commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

tolto: a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

tolto: b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformita' alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. La richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, puo' essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario ad acta, dal prefetto o dal provveditore agli studi. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario ad acta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo 1 indicato nell'allegato 1 al regolamento CEE n. 2081/93, con requisiti di necessita' ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di 120 giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di 30 giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario di Governo. Allo scopo di consentire un piu' esaustivo utilizzo dei finanziamenti gia' disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalita' indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potra' essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorche' gia' concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' differito al 30 giugno 1996. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovra' formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995 gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o comunque, ove, entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno cosi' disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessita' ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire 8 miliardi, puo' essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-22;389~art14 · fonte del testo

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