Art. 16 — Interventi in materia ambientale
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 431
Testo vigente dal 25 luglio 1996
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 431
Testo vigente dal 25 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1996 al 25 luglio 1996. 657 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorita' di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4, 8 miliardi per l'anno 1997. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e' autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e relative proiezioni per l'anno 1997. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 3 e 4 ai soggetti interessati, in conformita' alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, cosi' come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994, 20 dicembre 1994 e 21 dicembre 1995, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonche' delle disposizioni di cui al comma 4. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente puo' utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, cosi' come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente puo' stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 431
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-25;286~art16 · fonte del testo
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