Art. 10 — Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi

Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione". All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: ", in casi eccezionali e per periodi determinati," sono soppresse.

Testo vigente dal 3 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-16;88~art10 · fonte del testo

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