Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1996 al 26 marzo 1996. 547 parole tolte, 15 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

tolto: a) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "E' esclusa la sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da soggetti sottoposti a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 416-bis o 648-bis del codice penale, o da terzi per loro conto. Tale esclusione viene meno nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio.";

tolto: b) al comma 4, quarto periodo, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda";

tolto: c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, e' inserito il seguente: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato, nei termini, per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso";

tolto: d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata presentata nei termini";

tolto: e) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";

tolto: f) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1996";

tolto: g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni, nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.";

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: h) al comma 18 le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";

tolto: i) alla tabella B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m(Elevato al Cubo)";

tolto: l) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori". Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.aggiunto: DECRETO DECADUTO,I SUOI EFFETTI SONO FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-24;30~art1 · fonte del testo

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