Art. 4 — Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996 N. 662
Testo vigente dal 23 settembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996 N. 662
Testo vigente dal 23 settembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1996 al 23 settembre 1996. 136 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorita' giudiziaria competente e dei propri uffici. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996 N. 662
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-22;388~art4 · fonte del testo
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