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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1996 al 26 maggio 1996. 646 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da piu' di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali nonche' dei casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruita' degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una commissione. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui e' affidata la presidenza, nonche' almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati. I compensi spettanti ai componenti del suddetto organo collegiale sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla relativa spesa, pari a lire 60 milioni per l'anno 1994, lire 120 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni. Qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione. Possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo. I compensi spettanti ai componenti dell'organo collegiale nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994, lire 120 milioni per l'esercizio 1995 e lire 60 milioni per l'esercizio 1996.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-25;154~art7 · fonte del testo

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