All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti: "1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non e' requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la societa' di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario. 1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale e' tenuto il registro a cui e' iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo. 1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualita' dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, puo' disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies".

Testo vigente dal 29 marzo 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art25bis · fonte del testo

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