All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: "dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo";
  • b)al terzo periodo, le parole: "All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";
  • c)il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali";
  • d)il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";
  • e)il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente";
  • f)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA".

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art26bis · fonte del testo

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